Le procedure

ART. 15 - Consegna della malga

All'inizio di ogni stagione monticatoria, la Comunità Montana (ora Unione Montana) procede alla consegna della malga che viene eseguita alla presenza del Concessionario e del rappresentante dell'Ente concedente.
Al fine di attuare i lavori preparatori inerenti i fabbricati e/o strutture comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio della malga, il Concessionario può accedere nei termini contrattuali prima della data di inizio della stagione monticatoria, dandone preavviso al Concedente nonché alla Comunità Montana (ora Unione Montana).
La malga deve essere consegnata nello stesso stato di uso di cui alla precedente riconsegna autunnale.
Il rappresentante dell'Ente concedente provvede:

  • alla consegna dei fabbricati, della mobilia e del materiale in dotazione agli stessi;
  • ad indicare i confini del comprensorio locato;
  • ad indicare il luogo di deposito degli oggetti mobili dopo la monticazione;
  • alla verifica della percentuale di tolleranza del carico.

La Comunità Montana (ora Unione Montana) redige l'apposito verbale di consegna che, firmato da tutti gli intervenuti, fa parte integrante del contratto.
Nel verbale vengono precisati e quantificati i lavori ordinari da eseguirsi a carico del Concessionario quali:

  • lavori di miglioramento dei pascoli;
  • lavori di recinzione;
  • lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati;
  • lavori di miglioramento idrico;
  • lavori di migliorie alla viabilità;
  • lavori vari utili alla corretta monticazione della malga.

All'atto della consegna stagionale, il Concedente garantisce la regolare funzionalità dei fabbricati e le relative infrastrutture e gli impianti per la provvista d'acqua. Il Concessionario ha l'obbligo di effettuare gli interventi ordinari che assicurino la perfetta efficienza dei manufatti e la funzionalità di cisterne, abbeveratoi, fontane, fosse, ecc., curando la pulizia e lo spurgo degli stessi. Deve inoltre garantire la funzionalità di chiudende o recinzioni. Saranno indicati pure dei lavori di carattere straordinario, oltre i lavori d'obbligo, a seconda delle esigenze di una corretta conduzione dell'alpeggio.
Di norma i lavori straordinari assegnati al malghese non possono superare il valore monetario pari al 30% del canone di concessione della malga.

ART. 16 - Riconsegna della malga

Alla fine di ogni stagione monticatoria la Comunità Montana (ora Unione Montana) effettua, con l'assistenza di un rappresentante dell'Ente concedente e dandone preavviso al Concessionario, la riconsegna autunnale della malga, redigendo l'apposito verbale. Nello stesso, sulla base delle prescrizioni impartite nel verbale di consegna, sono indicate le eventuali inadempienze del Concessionario e le spese da sostenere, con rivalsa sul deposito cauzionale, per l'esecuzione dei lavori.
All'atto della riconsegna viene indicato il locale o i locali a disposizione del Concessionario, per il deposito, a proprio rischio, delle attrezzature di proprietà.

ART. 17 – Durata della stagione monticatoria

La durata della stagione monticatoria viene stabilita ogni anno per ogni singola malga dal Servizio Forestale Regionale d'intesa con la Comunità Montana (ora Unione Montana) competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente, in considerazione delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.
Eventuali proroghe del periodo di monticazione sono concesse dal Servizio Forestale Regionale in intesa con la Comunità Montana (ora Unione Montana) competente per territorio su richiesta motivata del concessionario, da proseguire tramite l'Ente proprietario.

ART. 18 – Fondi migliorie pascolive

Le somme introitate dal Concedente, per le penalità previste nel presente capitolato, devono essere trattenute sul deposito cauzionale e messe a disposizione, su apposito capitolo del bilancio, per lavori di miglioria dei pascoli o dei fabbricati. 
L'Amministrazione concedente è tenuta altresì ad accantonare, sul medesimo capitolo, una somma non inferiore al 10 % dei proventi lordi delle utilizzazioni pascolive. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il concedente di pascoli montani deve presentare, alla Comunità Montana (ora Unione Montana) competente per territorio, gli estratti dei conti relativi al capitolo delle migliorie pascolive, un prospetto indicante gli introiti lordi delle malghe, il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno precedente ed il programma degli interventi da attuare nell'anno corrente. In caso di inadempienza gli Enti interessati non possono usufruire per cinque anni di contributi per il miglioramento dei pascoli.

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