Disciplinare tecnico

ART. 1 – Oggetto

Il presente regolamento fa parte integrante della concessione-contratto delle malghe di proprietà dei Comuni ed altri Enti ai sensi dell'art. 25 L.R. 13/9/1978, n. 52.
L'oggetto della concessione-contratto, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione delle malghe considerate nel loro complesso di pascolo, prato-pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

ART. 2 – Calcolo per la determinazione del canone

Il canone annuo minimo è stabilito dall'Ente proprietario tenuto conto delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione, dello stato dei fabbricati, della presenza di servizi, della comodità di accesso alla malga stessa e, più in generale, del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.
L'Ente proprietario può stabilire un canone aggiuntivo se il concessionario svolge attività agrituristica.
Nel caso di utilizzo diverso (residenziale, turistico, ricreativo, ecc.) di fabbricati all'interno del complesso malghivo l'Ente proprietario effettua un'aggiudicazione differenziata.
Il canone di concessione viene computato in base al carico stabilito, espresso in U.B.A. per i litri di latte offerti dal concessionario.
Il valore del latte è dato dalla media aritmetica dei dividendi dei caseifici cooperativi dell'Altopiano relativi alla stagione monticatoria dell'anno precedente. Il valore sarà comunicato ai Comuni dalla Comunità Montana (ora Unione Montana).

ART. 3 - Determinazione del carico.

Il carico viene stabilito per ogni singola malga dal Servizio Forestale competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente e in considerazione delle effettive superfici pascolive, della durata della stagione monticatoria e dello stato del cotico.
Su detto carico è ammessa una tolleranza massima in più o in meno del 5%, relativa ad ogni singola malga. Tale tolleranza deve essere evidenziata nel verbale di consegna.
Il carico viene determinato in U.B.A. (Unità Bovino Adulto) e riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva come dalla seguente tabella di ragguaglio:

1 vacca da latte 1.00 UBA
1 bovino sopra i 2 anni 1.00 UBA
1 bovino da 6 mesi a 2 anni 0.60 UBA
1 capra 0.15 UBA
1 equino sopra 1 anno 1.00 UBA
1 equino fino a 1 anno 0.60 UBA
1 pecora 0.15 UBA

ART. 4 – Limitazione alle categorie di animali monticati

La presenza di capi bovini maschi è ammessa nella percentuale massima del 5% con riferimento al carico nominale della malga.
La presenza di equini è ammessa in percentuale non superiore al 10% con riferimento al parametro di cui sopra.

ART. 5 – Criteri di utilizzazione dei pascoli

Il Concessionario della malga è tenuto a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e valorizzazione del patrimonio pascolivo.
Il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • è vietato l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
  • è autorizzato fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 20% del fabbisogno energetico giornaliero. I quantitativi saranno indicati e fissati nel verbale di consegna della malga;
  • tutta la superficie del pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali è fatto obbligo al malghese praticare lo sfalcio e l'eventuale raccolta dei residui;
  • per contenere il diffondersi della flora infestante è fatto obbligo il taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio;
  • è vietato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
  • la prevalenza in malga di bestiame asciutto comporta l'obbligo del pascolo turnato al fine di una migliore utilizzazione dell'erba ed una riduzione dei danni da calpestio

ART. 6 - Interventi di conservazione

Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.
Eventuali spese di costruzione e ricostruzione dei fabbricati sono a carico dell'Ente concedente salvo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali.
Le ordinarie manutenzioni dei fabbricati e delle infrastrutture ivi comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio, devono essere eseguite ogni anno, entro il termine massimo coincidente con la data d'inizio monticazione. Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario potrà far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto.

ART. 7 - Interventi di miglioramento

Il Concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul prato-pascolo, pascolo e sulla viabilità, che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto e nel verbale di consegna.

ART. 8 – Concimaie

Le concimaie devono essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico deve essere asportato e disperso nel pascolo, di norma, alla fine del periodo di monticazione con le modalità stabilite nel verbale di consegna. Alla fine della stagione monticatoria sia le stalle sia le concimaie devono risultare ripulite e vuotate salvo il caso di spargimento primaverile.
E' vietata l'asportazione del letame dalla malga.

ART. 9 – Legnatico

Il Concedente stabilisce annualmente la quantità di legna da ardere strettamente necessaria per la gestione di ciascuna malga. E' vietato fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa deve essere conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.

ART. 10 - Animali domestici

Il Concessionario può condurre in malga animali da cortile in numero sufficiente per le esigenze dell'attività svolta. I suini, nel numero strettamente necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte, devono essere ricoverati a parte e sempre isolati dal bestiame bovino. E' autorizzato altresì l'allevamento di numero due suini ad uso famigliare anche in mancanza della trasformazione in loco del latte. I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi devono essere sempre custoditi.


ART. 11 - Condizioni igienico-sanitarie

E' fatto obbligo al Concessionario di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

ART. 12 – Occupazione suolo di malga

Per l'occupazione stabile del terreno pascolivo e quando l'occupazione stessa non si estenda a più di 1 ettaro, il concessionario della malga non avrà diritto ad alcuna diminuzione del canone di concessione; qualora invece l'occupazione dovesse estendersi a più di 1 ettaro di terreno, e sempre all'inizio dell'annata monticatoria, al concessionario verrà corrisposto un indennizzo per una volta tanto, di un importo corrispondente al canone di una U.B.A. per ogni ettaro occupato oltre 1 ettaro.
Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dal Comune durante la validità della concessione, nell'ambito della malga, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario della malga e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.
L'aumento della superficie pascoliva, a seguito del taglio dei boschi, comporta l'aumento del carico di bestiame in ragione dei capi unitari assegnati ad ogni singola malga.

ART.13 - Durata della concessione

La durata della concessione non può essere di norma inferiore a 6 anni salvo disdetta del Concessionario da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno. Particolari condizioni potranno comportare durata superiore ai 6 anni (ad es. attività agrituristica).

ART. 14 - Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il Concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

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