ART. 19 – Vigilanza
La tutela tecnica ai fini della conservazione e valorizzazione delle malghe, il controllo del buon andamento del pascolamento e di quanto disposto dal presente disciplinare sono affidati al Servizio Forestale Regionale competente, all'Ente concedente, alla Comunità Montana (ora Unione Montana) e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
ART. 20 – Sanzioni
Le infrazioni alle norme del presente disciplinare sono sanzionate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni. Per inadempienze sanitarie, per pascolamento irregolare o abusivo, per danni al cotico o ai boschi vigono le sanzioni previste dalle P.M.P.F. nonché dalle vigenti leggi.
Fanno eccezione i casi di inadempienza per lavori di conservazione e miglioria che:
Per entrambi i casi, nel verbale di riconsegna autunnale, la Comunità Montana (ora Unione Montana) deve calcolare, in giornate operaio, l'entità dei lavori ordinari e straordinari non eseguiti e, in base alle tariffe in vigore per gli operai agricoli forestali, computare, quale penalità, la somma risultante a carico del Concessionario.
Il Concedente deve inserire nel programma delle migliorie pascolive dell'anno successivo tali somme che devono essere impegnate per gli stessi lavori nella fattispecie di cui al punto a) e per nuovi lavori nella fattispecie di cui al punto b).
ART. 21 – Penalità contrattuali
Sono inoltre previste le seguenti penalità contrattuali:
ART. 22 – Inadempienze
Il Concessionario può essere dichiarato inidoneo alla conduzione della malga dal Dirigente del Servizio Forestale Regionale per un periodo di almeno 5 anni, qualora egli si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna della malga.
Nel bando di gara per l'aggiudicazione delle malghe il Concedente deve prevedere l'esclusione dei concorrenti per i quali sussistono motivi di inidoneità alla conduzione della malga.
ART. 23 – Infrazioni alla corretta gestione del pascolo
Qualora nel corso della stagione monticatoria ovverosia alla fine della medesima, dovessero venire rilevate gravi o ripetute inadempienze riferite alla corretta utilizzazione del pascolo, queste comporteranno l'emissione di parere negativo da parte della Comunità Montana (ora Unione Montana) nella certificazione della "Normale Buona Pratica Agricola" requisito indispensabile per concorrere ai benefici economici direttamente collegati alla conduzione degli alpeggi.