Disciplinare tecnico economico per l'utilizzo dei pascoli montani

 

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto

Il presente regolamento fa parte integrante della concessione-contratto delle malghe di proprietà dei Comuni ed altri Enti ai sensi dell'art. 25 L.R. 13/9/1978, n. 52.
L'oggetto della concessione-contratto, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione delle malghe considerate nel loro complesso di pascolo, prato-pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

ART. 2 – Calcolo per la determinazione del canone

Il canone annuo minimo è stabilito dall'Ente proprietario tenuto conto delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione, dello stato dei fabbricati, della presenza di servizi, della comodità di accesso alla malga stessa e, più in generale, del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.
L'Ente proprietario può stabilire un canone aggiuntivo se il concessionario svolge attività agrituristica.
Nel caso di utilizzo diverso (residenziale, turistico, ricreativo, ecc.) di fabbricati all'interno del complesso malghivo l'Ente proprietario effettua un'aggiudicazione differenziata.
Il canone di concessione viene computato in base al carico stabilito, espresso in U.B.A. per i litri di latte offerti dal concessionario.
Il valore del latte è dato dalla media aritmetica dei dividendi dei caseifici cooperativi dell'Altopiano relativi alla stagione monticatoria dell'anno precedente. Il valore sarà comunicato ai Comuni dalla Comunità Montana (ora Unione Montana).

ART. 3 - Determinazione del carico.

Il carico viene stabilito per ogni singola malga dal Servizio Forestale competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente e in considerazione delle effettive superfici pascolive, della durata della stagione monticatoria e dello stato del cotico.
Su detto carico è ammessa una tolleranza massima in più o in meno del 5%, relativa ad ogni singola malga. Tale tolleranza deve essere evidenziata nel verbale di consegna.
Il carico viene determinato in U.B.A. (Unità Bovino Adulto) e riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva come dalla seguente tabella di ragguaglio:

1 vacca da latte 1.00 UBA
1 bovino sopra i 2 anni 1.00 UBA
1 bovino da 6 mesi a 2 anni 0.60 UBA
1 capra 0.15 UBA
1 equino sopra 1 anno 1.00 UBA
1 equino fino a 1 anno 0.60 UBA
1 pecora 0.15 UBA

ART. 4 – Limitazione alle categorie di animali monticati

La presenza di capi bovini maschi è ammessa nella percentuale massima del 5% con riferimento al carico nominale della malga.
La presenza di equini è ammessa in percentuale non superiore al 10% con riferimento al parametro di cui sopra.

ART. 5 – Criteri di utilizzazione dei pascoli

Il Concessionario della malga è tenuto a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e valorizzazione del patrimonio pascolivo.
Il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • è vietato l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
  • è autorizzato fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 20% del fabbisogno energetico giornaliero. I quantitativi saranno indicati e fissati nel verbale di consegna della malga;
  • tutta la superficie del pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali è fatto obbligo al malghese praticare lo sfalcio e l'eventuale raccolta dei residui;
  • per contenere il diffondersi della flora infestante è fatto obbligo il taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio;
  • è vietato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
  • la prevalenza in malga di bestiame asciutto comporta l'obbligo del pascolo turnato al fine di una migliore utilizzazione dell'erba ed una riduzione dei danni da calpestio

ART. 6 - Interventi di conservazione

Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.
Eventuali spese di costruzione e ricostruzione dei fabbricati sono a carico dell'Ente concedente salvo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali.
Le ordinarie manutenzioni dei fabbricati e delle infrastrutture ivi comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio, devono essere eseguite ogni anno, entro il termine massimo coincidente con la data d'inizio monticazione. Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario potrà far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto.

ART. 7 - Interventi di miglioramento

Il Concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul prato-pascolo, pascolo e sulla viabilità, che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto e nel verbale di consegna.

ART. 8 – Concimaie

Le concimaie devono essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico deve essere asportato e disperso nel pascolo, di norma, alla fine del periodo di monticazione con le modalità stabilite nel verbale di consegna. Alla fine della stagione monticatoria sia le stalle sia le concimaie devono risultare ripulite e vuotate salvo il caso di spargimento primaverile.
E' vietata l'asportazione del letame dalla malga.

ART. 9 – Legnatico

Il Concedente stabilisce annualmente la quantità di legna da ardere strettamente necessaria per la gestione di ciascuna malga. E' vietato fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa deve essere conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.

ART. 10 - Animali domestici

Il Concessionario può condurre in malga animali da cortile in numero sufficiente per le esigenze dell'attività svolta. I suini, nel numero strettamente necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte, devono essere ricoverati a parte e sempre isolati dal bestiame bovino. E' autorizzato altresì l'allevamento di numero due suini ad uso famigliare anche in mancanza della trasformazione in loco del latte. I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi devono essere sempre custoditi.


ART. 11 - Condizioni igienico-sanitarie

E' fatto obbligo al Concessionario di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

ART. 12 – Occupazione suolo di malga

Per l'occupazione stabile del terreno pascolivo e quando l'occupazione stessa non si estenda a più di 1 ettaro, il concessionario della malga non avrà diritto ad alcuna diminuzione del canone di concessione; qualora invece l'occupazione dovesse estendersi a più di 1 ettaro di terreno, e sempre all'inizio dell'annata monticatoria, al concessionario verrà corrisposto un indennizzo per una volta tanto, di un importo corrispondente al canone di una U.B.A. per ogni ettaro occupato oltre 1 ettaro.
Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dal Comune durante la validità della concessione, nell'ambito della malga, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario della malga e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.
L'aumento della superficie pascoliva, a seguito del taglio dei boschi, comporta l'aumento del carico di bestiame in ragione dei capi unitari assegnati ad ogni singola malga.

ART.13 - Durata della concessione

La durata della concessione non può essere di norma inferiore a 6 anni salvo disdetta del Concessionario da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno. Particolari condizioni potranno comportare durata superiore ai 6 anni (ad es. attività agrituristica).

ART. 14 - Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il Concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

 


 

LE PROCEDURE

ART. 15 - Consegna della malga

All'inizio di ogni stagione monticatoria, la Comunità Montana (ora Unione Montana) procede alla consegna della malga che viene eseguita alla presenza del Concessionario e del rappresentante dell'Ente concedente.
Al fine di attuare i lavori preparatori inerenti i fabbricati e/o strutture comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio della malga, il Concessionario può accedere nei termini contrattuali prima della data di inizio della stagione monticatoria, dandone preavviso al Concedente nonché alla Comunità Montana (ora Unione Montana).
La malga deve essere consegnata nello stesso stato di uso di cui alla precedente riconsegna autunnale.
Il rappresentante dell'Ente concedente provvede:

  • alla consegna dei fabbricati, della mobilia e del materiale in dotazione agli stessi;
  • ad indicare i confini del comprensorio locato;
  • ad indicare il luogo di deposito degli oggetti mobili dopo la monticazione;
  • alla verifica della percentuale di tolleranza del carico.

La Comunità Montana (ora Unione Montana) redige l'apposito verbale di consegna che, firmato da tutti gli intervenuti, fa parte integrante del contratto.
Nel verbale vengono precisati e quantificati i lavori ordinari da eseguirsi a carico del Concessionario quali:

  • lavori di miglioramento dei pascoli;
  • lavori di recinzione;
  • lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati;
  • lavori di miglioramento idrico;
  • lavori di migliorie alla viabilità;
  • lavori vari utili alla corretta monticazione della malga.

All'atto della consegna stagionale, il Concedente garantisce la regolare funzionalità dei fabbricati e le relative infrastrutture e gli impianti per la provvista d'acqua. Il Concessionario ha l'obbligo di effettuare gli interventi ordinari che assicurino la perfetta efficienza dei manufatti e la funzionalità di cisterne, abbeveratoi, fontane, fosse, ecc., curando la pulizia e lo spurgo degli stessi. Deve inoltre garantire la funzionalità di chiudende o recinzioni. Saranno indicati pure dei lavori di carattere straordinario, oltre i lavori d'obbligo, a seconda delle esigenze di una corretta conduzione dell'alpeggio.
Di norma i lavori straordinari assegnati al malghese non possono superare il valore monetario pari al 30% del canone di concessione della malga.

ART. 16 - Riconsegna della malga

Alla fine di ogni stagione monticatoria la Comunità Montana (ora Unione Montana) effettua, con l'assistenza di un rappresentante dell'Ente concedente e dandone preavviso al Concessionario, la riconsegna autunnale della malga, redigendo l'apposito verbale. Nello stesso, sulla base delle prescrizioni impartite nel verbale di consegna, sono indicate le eventuali inadempienze del Concessionario e le spese da sostenere, con rivalsa sul deposito cauzionale, per l'esecuzione dei lavori.
All'atto della riconsegna viene indicato il locale o i locali a disposizione del Concessionario, per il deposito, a proprio rischio, delle attrezzature di proprietà.

ART. 17 – Durata della stagione monticatoria

La durata della stagione monticatoria viene stabilita ogni anno per ogni singola malga dal Servizio Forestale Regionale d'intesa con la Comunità Montana (ora Unione Montana) competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente, in considerazione delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.
Eventuali proroghe del periodo di monticazione sono concesse dal Servizio Forestale Regionale in intesa con la Comunità Montana (ora Unione Montana) competente per territorio su richiesta motivata del concessionario, da proseguire tramite l'Ente proprietario.

ART. 18 – Fondi migliorie pascolive

Le somme introitate dal Concedente, per le penalità previste nel presente capitolato, devono essere trattenute sul deposito cauzionale e messe a disposizione, su apposito capitolo del bilancio, per lavori di miglioria dei pascoli o dei fabbricati.
L'Amministrazione concedente è tenuta altresì ad accantonare, sul medesimo capitolo, una somma non inferiore al 10 % dei proventi lordi delle utilizzazioni pascolive. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il concedente di pascoli montani deve presentare, alla Comunità Montana (ora Unione Montana) competente per territorio, gli estratti dei conti relativi al capitolo delle migliorie pascolive, un prospetto indicante gli introiti lordi delle malghe, il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno precedente ed il programma degli interventi da attuare nell'anno corrente. In caso di inadempienza gli Enti interessati non possono usufruire per cinque anni di contributi per il miglioramento dei pascoli.

 


 

VIGILANZA E SANZIONI

ART. 19 – Vigilanza

La tutela tecnica ai fini della conservazione e valorizzazione delle malghe, il controllo del buon andamento del pascolamento e di quanto disposto dal presente disciplinare sono affidati al Servizio Forestale Regionale competente, all'Ente concedente, alla Comunità Montana (ora Unione Montana) e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

ART. 20 – Sanzioni

Le infrazioni alle norme del presente disciplinare sono sanzionate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni. Per inadempienze sanitarie, per pascolamento irregolare o abusivo, per danni al cotico o ai boschi vigono le sanzioni previste dalle P.M.P.F. nonché dalle vigenti leggi.
Fanno eccezione i casi di inadempienza per lavori di conservazione e miglioria che:

  • possono essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. spietramento);
  • non possono più essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. taglio delle infestanti prima della fioritura delle stesse).

Per entrambi i casi, nel verbale di riconsegna autunnale, la Comunità Montana (ora Unione Montana) deve calcolare, in giornate operaio, l'entità dei lavori ordinari e straordinari non eseguiti e, in base alle tariffe in vigore per gli operai agricoli forestali, computare, quale penalità, la somma risultante a carico del Concessionario.
Il Concedente deve inserire nel programma delle migliorie pascolive dell'anno successivo tali somme che devono essere impegnate per gli stessi lavori nella fattispecie di cui al punto a) e per nuovi lavori nella fattispecie di cui al punto b).

ART. 21 – Penalità contrattuali

Sono inoltre previste le seguenti penalità contrattuali:

  • art. 3: € 10 per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto il limite di tolleranza fissato per ogni giorno di alpeggio;
  • art. 4: € 10 per ogni UBA alpeggiata oltre il limite fissato per ogni giorno di alpeggio con diffida di allontanamento dalla malga;
  • art. 5:
    • € 500 con diffida di allontanamento dalla malga entro 5 giorni;
    • € 300;
    • € 500;
    • € 150;
    • € 150;
    • € 300;
  • art. 6: la mancata manutenzione ordinaria annuale dei fabbricati e delle strutture è soggetta ad una penale di € 150;
  • art. 7: il mancato rispetto delle condizioni indicate è soggetto ad una penale di € 150;
  • art. 8: la mancata pulizia annuale della concimaia è soggetta ad una penale di € 300;
  • art. 9: l'asportazione fuori malga della legna assegnata è soggetta ad una penale di € 200 alla tonnellata;
  • art. 10: il mancato rispetto delle condizioni indicate è soggetto ad una penale di € 200;
  • art. 17: € 10 al giorno per ogni UBA e per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di inizio e di fine monticazione. E' ammessa una tolleranza di 5 giorni.

ART. 22 – Inadempienze

Il Concessionario può essere dichiarato inidoneo alla conduzione della malga dal Dirigente del Servizio Forestale Regionale per un periodo di almeno 5 anni, qualora egli si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna della malga.
Nel bando di gara per l'aggiudicazione delle malghe il Concedente deve prevedere l'esclusione dei concorrenti per i quali sussistono motivi di inidoneità alla conduzione della malga.

ART. 23 – Infrazioni alla corretta gestione del pascolo

Qualora nel corso della stagione monticatoria ovverosia alla fine della medesima, dovessero venire rilevate gravi o ripetute inadempienze riferite alla corretta utilizzazione del pascolo, queste comporteranno l'emissione di parere negativo da parte della Comunità Montana (ora Unione Montana) nella certificazione della "Normale Buona Pratica Agricola" requisito indispensabile per concorrere ai benefici economici direttamente collegati alla conduzione degli alpeggi.