Disciplina della viabilità silvo pastorale

Normativa

  • L.R. 14/92 "Disciplina della viabilità silvo pastorale"
  • D.G.R._6798/92 - L.R. 31 marzo 1992, n. 14. "Disciplina della viabilità silvo pastorale" - Approvazione contrassegno e segnale di divieto.
  • DGR_3048/93 - Applicazione della L.R. 14/92. Dimensioni dei segnali di divieto.
  • D.G.R._6038/94 - Criteri di applicazione della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 concernente: Disciplina della viabilità silvo-pastorale.

 

Territori soggetti alla disciplina della viabilità silvo pastorale

  • territori soggetti a vincolo idrogeologico (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267)
  • territori soggetti al vincolo di tutela ambientale

 

Le strade silvo pastorali - definizione

Sono considerate strade silvopastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.

Sono assimilate alle strade silvopastorali:

  • le piste forestali
  • le piste di esbosco
  • i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria
  • i sentieri e le mulattiere
  • i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita
  • i prati, i pratipascoli e i boschi

Le strade adibite al pubblico transito e le strade a servizio delle abitazioni sono escluse dall'applicazione della LR 14/92.

 

Come vengono individuate

La viabilità silvo pastorale è individuata dall'Unione Montana e dalla Provincia in appositi elenchi.

 


Disciplina della circolazione

Nelle strade silvo pastorali è vietata la circolazione dei veicoli a motore, comprese le motoslitte, a esclusione dei seguenti mezzi, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale competente:

  • mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali,
  • mezzi di vigilanza e antincendio,
  • mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada (limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili),
  • mezzi di assistenza sanitaria e veterinaria,
  • mezzi di chi debba transitare per motivi professionali.

I divieti di circolazione non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.

 

Circolazione dei velocipedi e delle motoslitte

I velocipedi possono circolare sulle strade silvopastorali e sulle aree assimilate ad eccezione:

  • dei prati
  • dei pratipascoli
  • dei boschi
  • dei tracciati delle piste da sci
  • degli impianti di risalita
  • dei sentieri alpini come definiti all'art. 111 della L.R. 33/2002

Le motoslitte possono circolare anche in percorsi specifici individuati dalle Unioni montane competenti per territorio. Tali percorsi devono essere appositamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti all'utilizzo delle motoslitte nel rispetto dell'ambiente. I possessori di motoslitte transitano in questi percorsi previa specifica autorizzazione rilasciata dal comune, sentite le rispettive Regole territoriali.

 

L'autorizzazione alla circolazione

L'autorizzazione a circolare nelle strade silvo pastorali consiste in un contrassegno rilasciato dal comune competente riportante gli estremi di identificazione del veicolo (D.G.R._6798/92)

 

Segnaletica

Il divieto di circolazione nelle strade silvopastorali è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della legge regionale, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.

 

Attività ricreative

Le manifestazioni sportive a carattere temporaneo devono essere autorizzate dalle Amministrazioni comunali previo parere favorevole dei Servizi forestali regionali competenti per territorio.

 

Sanzioni amministrative

  • da euro 100 a euro 1000 per la circolazione nelle strade silvo pastorali senza autorizzazione;
  • da euro 100 a euro 500 per il danneggiamento o l'asportazione delle tabelle.

 

Procedura

Ogni anno l'Unione Montana nel rispetto della Legge Regionale n. 14 del 31.03.1992 e succ. modifiche, invita i Comuni dell'Altopiano a segnalare la presenza sul proprio territorio di nuove strade silvo-pastorali da inserire nel Piano della viabilità. Sentiti i Comuni, l'Unione Montana provvede entro il mese di Febbraio di ogni anno ad aggiornare il piano della viabilità silvo pastorale tramite una Delibera approvata dal Consiglio e trasmessa poi alla Regione. L'Unione Montana provvede nel contempo a porre le modifiche cartografiche al piano della viabilità silvo pastorale, potendo avere quindi una visione reale complessiva dell'intero territorio dell'Altopiano.