Malghe e viabilità

In Altopiano le malghe costituiscono una componente di rilevante valore per una pluralità di aspetti, costituiscono patrimonio economico, storico e della memoria, ambientale, architettonico, e da qualche anno, di patrimonio turistico.

Patrimonio economico, perchè la malga oltre all'edificio in cui si producono latte e formaggi, comprende anche il pascolo, le strutture e le infrastrutture in cui si pratica l'attività d'alpeggio. Dunque realtà zootecniche e agricole presenti e distribuite su tutto il territorio, soprattutto nella "zona alta", ma facilmente raggiungibili grazie alla consistente rete viaria che permette di arrivare quasi dappertutto.

Patrimonio storico in quanto la prima testimonianza dell'attività di alpeggio in Altopiano risale all'anno 983 dopo Cristo con un atto di assegnazioni di terre da destinare al pascolo; da almeno 10 secoli le praterie sono utilizzate con continuità dai nostri allevatori come risorse foraggere per le loro greggi e mandrie. All'epoca tutte le malghe venivono costruite con assi di legno di larice, incastonati con la tecnica, chiamata ai giorni nostri BLOCKBAU come di seguito rappresentata:

Malghe altopianoAncora oggi si mantengono in vita prodotti tipici, realizzati con tecniche e attrezzature innovative, ma sempre con il latte appena munto e lavorato secondo regole antiche.

Patrimonio ambientale perché l'insieme dei pascoli e dei boschi circostanti ospita una notevole varietà di specie animali e vegetali indispensabile al mantenimento della biodiversità.

 

Patrimonio Turistico perché la malga integra gli aspetti agroalimentari, storici, naturalistici e architettonici.

 

GESTIONE

Malga Galmarara

La gestione delle Malghe è affidata ai Comuni in collaborazione con la Comunità Montana (ora Unione Montana) Spettabile Reggenza dei Sette Comuni che in relazione ai contratti di concessione della durata di 6 anni provvedono alla consegna e riconsegna delle Malghe ai malghesi sulla base di un disciplinare tecnico economico.

Tale disciplinare, previsto dalla Legge Forestale Regionale n. 52 del 13 settembre 1978, è stato Redatto dalla Comunità Montana (ora Unione Montana) Spettabile Reggenza dei Sette Comuni e:

  • Definisce il metodo di calcolo per la determinazione del canone di concessione della malga e del carico;
  • Determina i criteri di utilizzazione del pascolo;
  • Detta i criteri di utilizzo della malga da parte del malghese;
  • Detta le procedure di consegna e riconsegna della malga;
  • Regola inoltre il sistema di vigilanza e le eventuali sanzioni;

 

In particolare definisce:

  • il carico ammesso, stabilito in funzione delle indicazioni dei Piani di Riassetto Forestale in vigore;
  • le limitazioni alle categorie animali monticate: bovini maschi ammessi per un massimo del 5% sul carico nominale stabilito; equini per un massimo del 10% sul carico nominale stabilito;
  • alcuni criteri di utilizzazione: divieto d'uso di miscelatori per la fornitura di razioni alimentari preconfezionate; fornitura di mangimi ammessa fino ad un massimo del 20% del fabbisogno giornaliero; utilizzo completo della superficie di malga con sfalcio dei residui rifiutati; taglio delle infestanti prima della fioritura; divieto di concentramento e stazionamento delle mandrie nelle zone con cotico danneggiato per calpestio; pascolo turnato nei casi di prevalenza di bestiame asciutto;
  • obbligo di interventi di conservazione e manutenzione con riferimento allo stato dei beni al momento della consegna;
  • interventi di miglioramento sui pascoli e sulla viabilità indicati nel contratto e nel verbale di consegna;
  • la manutenzione dell'efficienza delle concimaie e l'asportazione e dispersione dello stallatico;
  • la corretta gestione degli animali domestici (suini, cani);
  • la durata della concessione;
  • l'attribuzione delle responsabilità civili.
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