Circolazione
Disciplina della circolazioneNelle strade silvo pastorali è vietata la circolazione dei veicoli a motore, comprese le motoslitte, a esclusione dei seguenti mezzi, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale competente:
- mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali,
- mezzi di vigilanza e antincendio,
- mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada (limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili),
- mezzi di assistenza sanitaria e veterinaria,
- mezzi di chi debba transitare per motivi professionali.
I divieti di circolazione non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.
Circolazione dei velocipedi e delle motoslitte
I velocipedi possono circolare sulle strade silvopastorali e sulle aree assimilate ad eccezione:
- dei prati
- dei pratipascoli
- dei boschi
- dei tracciati delle piste da sci
- degli impianti di risalita
- dei sentieri alpini come definiti all'art. 111 della L.R. 33/2002
Le motoslitte possono circolare anche in percorsi specifici individuati dalle Unioni montane competenti per territorio. Tali percorsi devono essere appositamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti all'utilizzo delle motoslitte nel rispetto dell'ambiente. I possessori di motoslitte transitano in questi percorsi previa specifica autorizzazione rilasciata dal comune, sentite le rispettive Regole territoriali.
L'autorizzazione alla circolazione
L'autorizzazione a circolare nelle strade silvo pastorali consiste in un contrassegno rilasciato dal comune competente riportante gli estremi di identificazione del veicolo (D.G.R._6798/92)
Segnaletica
Il divieto di circolazione nelle strade silvopastorali è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della legge regionale, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.
Attività ricreative
Le manifestazioni sportive a carattere temporaneo devono essere autorizzate dalle Amministrazioni comunali previo parere favorevole dei Servizi forestali regionali competenti per territorio.
Sanzioni amministrative
- da euro 100 a euro 1000 per la circolazione nelle strade silvo pastorali senza autorizzazione;
- da euro 100 a euro 500 per il danneggiamento o l'asportazione delle tabelle.
Procedura
Ogni anno l'Unione Montana nel rispetto della Legge Regionale n. 14 del 31.03.1992 e succ. modifiche, invita i Comuni dell'Altopiano a segnalare la presenza sul proprio territorio di nuove strade silvo-pastorali da inserire nel Piano della viabilità. Sentiti i Comuni, l'Unione Montana provvede entro il mese di Febbraio di ogni anno ad aggiornare il piano della viabilità silvo pastorale tramite una Delibera approvata dal Consiglio e trasmessa poi alla Regione. L'Unione Montana provvede nel contempo a porre le modifiche cartografiche al piano della viabilità silvo pastorale, potendo avere quindi una visione reale complessiva dell'intero territorio dell'Altopiano.